Questo il testo che da settimane viene firmato in Piazza I Maggio a Udine durante le nostre Assemblee pubbliche per il progetto Ri-Uniti per la Ri-Nascita presentato alla Camera
Art. 1 «Il diritto all’inviolabilità del corpo»
Il diritto all’inviolabilità del corpo non è comprimibile. Il consenso libero e informato è presupposto indefettibile per ogni trattamento sanitario. Nessun farmaco, nemmeno salva vita, può mai essere somministrato obbligatoriamente. Tutte le cure sono sempre libere e volontarie.
Art. 2 «Divieto di delega ad organismi internazionali o sovranazionali»
Le questioni relative all’inviolabilità del corpo, alla libertà di cura e al consenso informato sono emanazioni dirette dei principi fondamentali della Repubblica e dell’art. 32 della Costituzione per cui non possono essere oggetto di alcuna delega ad organizzazioni internazionali o sovranazionali e devono restare nel pieno controllo delle istituzioni democratico-rappresentative
Art. 3 «Prescrizione medica per ogni vaccino»
Tutti i vaccini hanno bisogno di prescrizione medica per essere somministrati. I medici di medicina generale prescrivono ogni esame che ritengono utile ed opportuno per accertare che la somministrazione del vaccino non dia luogo ad effetti collaterali.
Art. 4 «Divieto di esclusione dalla vita sociale»
La mancata adesione a qualsiasi campagna vaccinale non può mai comportare l’esclusione dalla vita sociale e la perdita del lavoro.
Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, che richiedono il green pass come onere per la partecipazione a qualsivoglia manifestazione della vita associata
Art. 5 «Solidarietà e tutela della salute individuale»
Un vaccino, la cui immissione in commercio è stata autorizzata in via condizionata o che non impedisca la trasmissione dell’infezione, non può mai essere imposto obbligatoriamente.
Il corpo umano non può mai essere strumentalizzato per un vantaggio collettivo. Le esigenze di solidarietà non possono mai essere realizzate con il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva.
Art. 6 «Pubblicità dei contratti»
Ogni contratto stipulato dalle istituzioni pubbliche con case farmaceutiche va reso noto ai cittadini tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Sanità. Nessun segreto può mai essere opposto su un contratto e su nessuna clausola che abbia ad oggetto l’acquisto di qualsiasi tipo di medicinale. Di tutti gli incontri tra rappresentanti delle case farmaceutiche e rappresentanti delle istituzioni pubbliche va redatto processo verbale. Anche la fase delle contrattazioni è pubblica. Qualsiasi trattativa per l’acquisto di medicinali va resa pubblica attraverso la pubblicazione dei verbali degli incontri.
Relazione inerente
Nel corso degli ultimi due anni, con una serie di decreti Legge, è stato introdotto l’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori e, allo stesso tempo, si è prevista una inusuale forma di imposizione (obbligo od onere, poco cambia) concernente la vaccinazione per la partecipazione a quasi tutte le attività della vita sociale, a partire dai 12 anni (il così detto green pass).
Si tratta di disposizioni che hanno stravolto completamente la materia delle vaccinazioni obbligatorie, per come è stata tradizionalmente disciplinata nel nostro ordinamento. Le leggi in materia di obbligo vaccinale, infatti, al massimo impediscono una specifica attività, lasciando impregiudicata tutta la gamma delle libertà individuali per coloro che rifiutano il trattamento sanitario (ad esempio, i bambini non vaccinati in base alla legge n. 119 del 2017 subiscono come limitazione il solo impedimento all’iscrizione alla scuola d’infanzia, conservando non solo il diritto di iscriversi alla scuola dell’obbligo ma soprattutto non subiscono nessuna altra limitazione connessa alla loro vita sociale; allo stesso modo, il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per lo svolgimento di un determinato lavoro impedisce solo lo svolgimento di quel lavoro, lasciando per il resto del tutto piena la libertà individuale).
Occorre riconoscere che il dibattito, politico e culturale, in materia è stato molto carente, limitandosi a dare, molto semplicisticamente, come fosse scontata, la legittimità di questa nuova normativa, solo perché la Costituzione ammette che determinati trattamenti sanitari possano essere obbligatori, sia pure sotto strettissime limitazioni e senza che ciò incida sulle libertà del cittadino nel loro insieme. In realtà, la questione è molto più complessa e la costituzionalità di questi provvedimenti è difficilmente sostenibile, alla luce di una lettura corretta dell’art. 32 Cost. e della copiosa giurisprudenza costituzionale in materia. Scopo del presente appello al parlamento della Repubblica è far sì che gli stravolgimenti dei basilari principi costituzionali in materia di cure, cui abbiamo assistito negli ultimi anni, non si verifichino più.
È bene, quindi, cominciare con il chiarire il profondo significato di questo articolo della Costituzione, che pare essere stato sensibilmente distorto, per non dire cancellato, in questo interminabile periodo di emergenza.
L’art. 32 rappresenta, probabilmente, la più grande innovazione della Costituzione repubblicana. Di certo è un’originalità assoluta nell’ambito del costituzionalismo novecentesco. La salute è, infatti, declinata in tre diverse accezioni: libertà individuale, interesse della collettività e diritto sociale. La qualificazione della salute in termini di libertà individuale, l’unica espressamente definita dalla Costituzione come «fondamentale», è la grande novità. Che la salute dovesse essere al centro di una nuova dimensione della libertà lo aveva chiaramente compreso Aldo Moro che, nel dibattito svoltosi nella Commissione per la Costituzione, sulla disposizione destinata a diventare l’art. 32, afferma che la tutela della salute poneva un problema di libertà individuale che non può non essere garantito dalla Costituzione» (A. MORO, Commissione per la Costituzione, 28 gennaio 1947). Ma la innovazione più importante, che ribalta il consueto rapporto tra la libertà e l’autorità, cioè fra il diritto individuale e la possibilità del sovrano di limitarlo, è contenuta nel secondo comma dello stesso articolo, scritto sempre su impulso dello statista barese. Tutte le disposizioni che riconoscono diritti affermano la libertà e, successivamente, attribuiscono al sovrano democratico (la legge) il potere di limitarla (si veda, ad esempio, art. 13, art. 16, art. 17, art. 21, ecc.: secondo i quali le libertà garantite possono essere limitate dalla legge). L’art. 32 ha, sul punto, un’impostazione profondamente differente. Nel secondo comma, infatti, in primo luogo il limite alla libertà si desume a contrario: «nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge». La Costituzione, mentre riconosce, implicitamente, il potere del sovrano di limitare la libertà, la riafferma. Ma la innovazione rivoluzionaria si trova nell’ultima parte del secondo comma: «In nessun caso la legge può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Questa disposizione introduce anch’essa un limite, ma con una funzione del tutto opposta a quella dei limiti ai diritti cui si è fatto cenno. Tanto è vero che i costituzionalisti lo definiscono un
«contro-limite», cioè un limite al potere, che si rivolge al sovrano democratico. Nemmeno alla legge è consentito violare il rispetto della persona umana, che ha un’accezione persino più ampia dello stesso concetto di dignità. Un limite che si risolve in un rafforzamento della libertà tanto è vero che Stefano Rodotà ha parlato, a questo proposito, di «nuovo habeas corpus», chiarendo che la Costituzione è andata persino «oltre» il sistema di garanzie apprestato per la libertà personale:
«nessuna volontà esterna, fosse pure quella coralmente espressa da tutti i cittadini o da un Parlamento unanime, può prendere il posto di quella dell’interessato» S. R T , l nuovo habeas corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione, 2010, p. 177).
Il motivo di questa singolarità della Costituzione repubblicana nel panorama del costituzionalismo novecentesco si spiega con una contingenza storica; non solamente con la volontà di cambiare radicalmente pagina rispetto al fascismo, in cui l’unica cosa che contasse era il dovere del cittadino di salvaguardare la propria salute in funzione della realizzazione di finalità ultra-individuali (per cui, nella teoria fascista dello Stato, non esistevano diritti individuali ma solo doveri verso lo Stato). Mentre erano in corso i lavori della costituente, infatti, le cronache davano conto degli esiti del processo di Norimberga, in cui emersero anche i crimini dei medici nazisti perpetrati sui corpi di persone divenute cavie di laboratorio. Questa profonda emozione portò i Costituenti a scrivere un articolo specificamente dedicato alla salute, declinata innanzitutto come libertà fondamentale, che colloca il rapporto tra autorità e libertà nella direzione da sempre indicata dalle dottrine orientate all’emancipazione individuale, chiaramente richiamata da Giorgio La Pira in Assemblea Costituente nella sua relazione sui diritti presentata alla prima sottocommissione: Lo stato è per l’uomo, non l’uomo per lo stato» ebbe a scrivere parafrasando il Vangelo l sabato è fatto per l’uomo, non l’uomo per il sabato» c, 2, 27).
La giurisprudenza costituzionale ci ha spiegato cosa significa in concreto questo contro-limite. Una legge impositiva di un trattamento sanitario non può strumentalizzare la persona umana per una finalità collettiva. Solo se dal trattamento deriva un doppio beneficio, allo stesso tempo per la salute individuale e per quella collettiva, il trattamento è legittimo: «nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri» (Corte cost. n. 118 del 1996). L’obbligo in materia di salute individuale deve essere teso non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacch è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale» (Corte cost. n. 118 del 1996).
Insomma, la libertà individuale non si annulla mai e mai, si badi, si trasforma nel suo contrario, cioè in un dovere. L’interesse dalla collettività è infatti bilanciato dallo stesso art. 32, comma , con la tutela dell’individuo, che resta l’obiettivo prioritario anche quando si limita la libertà individuale di autodeterminazione rispetto alle cure.
Alla luce di quanto molto sinteticamente osservato, in presenza di un vaccino che, come riconosciuto dalla più autorevoli riviste scientifiche, non incide nella trasmissione del contagio (come peraltro aveva onestamente già ammesso il Ministro Giovannini il 17 marzo 2021 nella trasmissione Rai Porta a Porta, minuto 42), tutti gli obblighi e gli oneri collegati alla vaccinazione sono stati imposti in assenza di qualsiasi giustificazione. Senza cioè che vi fosse il presupposto essenziale per l’imposizione del trattamento (cfr., fra gli altri e sia pure all’interno della più rigorosa letteratura scientifica, The Lancet, 22 gennaio 2022, secondo cui «the current evidence suggests that current mandatory vaccination policies might need to be reconsidered, and that vaccination status should not replace mitigation practices such as mask wearing, physical distancing, and contact- tracing investigations, even within highly vaccinated populations»). Il beneficio della collettività, che è strutturalmente connesso con l’impedimento del contagio cos si esprime la Consulta:
«Tutelare la salute dei terzi nei settori nei quali esista un serio rischio di contagio», Cost. Corte Cost. 218 del 1994 punto 2 del considerato in diritto), non sussiste. La tutela dalle forme gravi della malattia riguarda, eventualmente, un piano diverso, quello delle cure e concerne la popolazione a rischio di forme gravi, cioè quella anziana o con altre patologie. Per chiarire che le leggi in tema di
obbligo del vaccino contro il Sars-Cov-2 e tutto il complesso normativo in tema di green pass siano del tutto al di fuori della legalità costituzionale, non è utile, dunque, nemmeno esaminare le pur importanti questioni relative all’analisi rischio beneficio individuale, cioè con riferimento agli effetti avversi, che dovrebbe essere fatta nell’ambito della relazione terapeutica caso per caso (distinguendo bambini, giovani, adulti, anziani, anche in relazione al loro stato di salute), o alla natura condizionale dell’autorizzazione di questi farmaci. Tali questioni, infatti, riguardano l’altro presupposto, quello relativo al beneficio individuale.
n pratica, è come se, in questo periodo, il secondo comma dell’art. 32 della Costituzione fosse stato cancellato. Era accaduto già sul piano simbolico, quando le conferenze stampa della protezione civile e dell’ Istituto Superiore di Sanità si svolgevano mostrando come sfondo un’immagine dell’articolo 32 con il solo primo comma. Adesso, il secondo comma è stato cancellato concretamente, a seguito dell’attività normativa del Governo e delle successive supine ratifiche di un Parlamento non più in grado di controllare l’esecutivo in quella che sembra una vera e propria deriva autoritaria, che ha portato un arretramento delle libertà individuali del nostro ordinamento di cui non si ha storicamente traccia: anche nell’ambito del giuspositivismo ottocentesco, in cui le libertà erano s considerate delle ‘concessioni’ dello Stato, esse erano perlomeno riconosciute a tutti i ‘sudditi’, peraltro senza limiti temporali.
Il presente appello al Parlamento della Repubblica serve per ricondurre la materia nel solco tracciato dalla Costituzione repubblicana e per evitare che in futuro si ripropongano lesioni intollerabili ai diritti fondamentali come quelli realizzati in questi ultimi due anni.
Il presente appello al Parlamento della Repubblica chiarisce, dunque, quali sono i basilari, quanto ovvi, principi in tema di inviolabilità del corpo e di libertà terapeutica (art. 1), ribadendo sia principi elementari ma del tutto trascurati in questi anni, come la necessità di prescrizione medica per la somministrazione di un vaccino (art. 3) e il divieto di strumentalizzazione del corpo umano per il raggiungimento di finalità collettive (art. 4), nonché sancendo precisi obblighi di trasparenza in materia di contratti sanitari (art. 5), perché non abbiano più a ripetersi vicende scandalose come quelle dei contratti per l’approvvigionamento dei farmaci in questione.
Infine, serve anche per ribadire, con forza, che la materia in oggetto non può essere oggetto di delega o trasferimento ad alcuna organizzazione internazionale (art. 2) ma deve restare nel dominio delle istituzioni democratico-rappresentative in quanto vengono in gioco principi e diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione repubblicana. Pertanto, il progetto di emendamento del regolamento sanitario internazionale presentato dall’ S, che intende sottrarre ai singoli stati membri il libero governo di tali questioni, pertanto, non può essere né sostenuto dal nostro Governo né tantomeno ratificato dal Parlamento italiano.